Art. 706 c.c. Divisione da compiersi dall’esecutore testamentario

Il testatore può disporre che l’esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell’eredità. In questo caso si osserva il disposto dell’art. 733.

Prima di procedere alla divisione l’esecutore testamentario deve sentire gli eredi.

Funzione della norma

L’art. 706 c.c. disciplina l’ipotesi in cui il testatore affidi all’esecutore testamentario il compito di procedere alla divisione tra gli eredi, attribuendogli un potere particolarmente delicato perché incidente sulla concreta distribuzione dei beni ereditari tra i condividenti. Anche in questa funzione, però, l’esecutore non diventa proprietario dei beni e non assume una libertà di conformazione autonoma dell’assetto successorio, ma opera entro la volontà testamentaria e i limiti del sistema.

Il presupposto soggettivo: esecutore non erede né legatario

Il potere di dividere può essere attribuito dal testatore solo a un esecutore che non sia, al tempo stesso, erede o legatario: la norma intende così evitare che il soggetto incaricato della divisione abbia un interesse personale diretto e concorrente nella ripartizione dei beni, preservando la neutralità dell’operazione divisionale.

Il rinvio all’art. 733 c.c. e l’audizione degli eredi

Quando l’esecutore procede alla divisione, si osserva il disposto dell’art. 733 c.c., relativo alla divisione fatta dal testatore o da un terzo da lui designato: l’esecutore opera quindi secondo i medesimi criteri e limiti previsti per la divisione compiuta da un terzo designato dal testatore. Prima di procedere, l’esecutore deve comunque sentire gli eredi, adempimento che garantisce loro un contraddittorio preventivo sull’operazione divisionale, pur senza attribuire loro un potere di veto sulla decisione finale dell’esecutore.

Errori frequenti

  • Ritenere che un esecutore erede o legatario possa validamente procedere alla divisione tra i coeredi. Tale potere può essere attribuito solo a un esecutore privo di tali qualità.
  • Omettere l’audizione degli eredi prima di procedere alla divisione. Tale adempimento è espressamente richiesto dalla norma.

Cosa fare

Va verificato che l’esecutore incaricato della divisione non rivesta la qualità di erede o legatario, condizione necessaria per l’esercizio di tale potere.

Va assicurata l’audizione preventiva degli eredi prima che l’esecutore proceda alla divisione dei beni ereditari.

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