Art. 2801.
Consegna del documento
Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente e' tenuto a consegnarlo al creditore.
Libro VI — Della tutela dei diritti
Art. 2801.
Consegna del documento
Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente e' tenuto a consegnarlo al creditore.
Studio Legale Scarlino – P.IVA 05486750754 – Privacy Policy
Assicurazione professionale (RC avvocato): HDI Assicurazioni S.p.A. – Polizza n. 6031401939 – Massimale RCT €350.000,00