Art. 2851.

Art. 2851.

Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi causa

Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi del debitore o ai suoi aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'art. 2839, se queste risultano dai registri medesimi.

Libro VI — Della tutela dei diritti