Art. 2892.
Divieto di proroga dei termini
I termini fissati dal secondo comma dell'art. 2889 e dal primo comma dell'art. 2891 non possono essere prorogati.
Libro VI — Della tutela dei diritti
Art. 2892.
Divieto di proroga dei termini
I termini fissati dal secondo comma dell'art. 2889 e dal primo comma dell'art. 2891 non possono essere prorogati.
Studio Legale Scarlino – P.IVA 05486750754 – Privacy Policy
Assicurazione professionale (RC avvocato): HDI Assicurazioni S.p.A. – Polizza n. 6031401939 – Massimale RCT €350.000,00