Art. 1075.
Esercizio limitato della servitu'
La servitu' esercitata in modo da trarne un'utilita' minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.
Libro III — Della proprietà
Art. 1075.
Esercizio limitato della servitu'
La servitu' esercitata in modo da trarne un'utilita' minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.
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