Art. 909.

Art. 909.

Diritto sulle acque esistenti nel fondo

Il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in esso esistenti, salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche e per le acque sotterranee.

Egli puo' anche disporne a favore d'altri, qualora non osti il diritto di terzi; ma, dopo essersi servito delle acque, non puo' divertirle in danno d'altri fondi.

Libro III — Della proprietà