Art. 295.
(Revisione delle macchine agricole in circolazione) 1. Le revisioni delle macchine agricole soggette ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con periodicita' non inferiori a cinque anni, a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine agricole stesse. 2. I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con le modalita' prescritte dal provvedimento di cui al comma 1, sono, in quanto applicabili, i medesimi dei veicoli di pari massa complessiva, stabiliti nelle appendici VIII e IX al presente titolo.