Art. 267.

Art. 267.

(Ripartizione delle masse delle macchine agricole eccezionali) 1. Per le macchine agricole semoventi eccezionali dovra' essere verificato che il rapporto tra la massa gravante sugli assi direttivi e quella gravante sui rimanenti assi non sia mai inferiore a 0,25, salvo quanto disposto al comma 2. 2. Tale rapporto non deve essere inferiore a 0,18 per le macchine agricole semoventi eccezionali aventi velocita' inferiori a 15 km/h ovvero a 0,15 per le macchine semicingolate.

Torna all indice di Regolamento di esecuzione e attuazione