Art. 385.

Art. 385.

Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze

1. L'arresto o il fermo non e' consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo e' stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facolta' legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilita'.

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