Art. 537-bis.
((Indegnita' a succedere))
((1. Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l'indegnita' dell'imputato a succedere)).
Art. 537-bis.
((Indegnita' a succedere))
((1. Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l'indegnita' dell'imputato a succedere)).
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