Art. 79.
(Pesca nei porti)
Nei porti e nelle altre localita' di sosta o di transito delle navi, l'esercizio della pesca e' sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto.
Art. 79.
(Pesca nei porti)
Nei porti e nelle altre localita' di sosta o di transito delle navi, l'esercizio della pesca e' sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto.
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