Art. 407.
(Operazioni di imbarco e di sbarco)
Negli approdi ove difetta il servizio di imbarco o di sbarco, le relative operazioni sono eseguite dal vettore a spese del passeggero, se il loro ammontare non e' compreso nel prezzo di passaggio.
Art. 407.
(Operazioni di imbarco e di sbarco)
Negli approdi ove difetta il servizio di imbarco o di sbarco, le relative operazioni sono eseguite dal vettore a spese del passeggero, se il loro ammontare non e' compreso nel prezzo di passaggio.
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