Art. 1275.
Con l'entrata in vigore del codice e' soppressa la Cassa depositi della gente di mare.
Il ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, stabilisce le norme per la liquidazione della Cassa.
Art. 1275.
Con l'entrata in vigore del codice e' soppressa la Cassa depositi della gente di mare.
Il ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, stabilisce le norme per la liquidazione della Cassa.
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