Art. 852.
(Forma del contratto di costruzione)
Il contratto di costruzione dell'aeromobile, le successive modifiche e la revoca devono essere fatti per iscritto a pena di nullita'.
Art. 852.
(Forma del contratto di costruzione)
Il contratto di costruzione dell'aeromobile, le successive modifiche e la revoca devono essere fatti per iscritto a pena di nullita'.
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