Art. 1124.
(Delitti colposi)
Se alcuno dei fatti previsti negli articoli 1112 a 1115 e' commesso per colpa, le pene sono ridotte della meta'.
Art. 1124.
(Delitti colposi)
Se alcuno dei fatti previsti negli articoli 1112 a 1115 e' commesso per colpa, le pene sono ridotte della meta'.
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