Art. 383.
Interdizione dai pubblici uffici
La condanna per i delitti preveduti dagli articoli 380, 381, prima parte, e 382 importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Art. 383.
Interdizione dai pubblici uffici
La condanna per i delitti preveduti dagli articoli 380, 381, prima parte, e 382 importa l'interdizione dai pubblici uffici.
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