Art. 433-bis.

Art. 433-bis.

Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari

((Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari e' punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumita', con la reclusione da quattro a otto anni.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena e' della reclusione da cinque a venti anni)).

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