Art. 635-bis.

Art. 635-bis.

(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici).

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione ((da due a sei anni)).

((La pena e' della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se e' palesemente armato)).

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