Art. 670. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205 Articolo precedente ← Art. 669-bis Articolo successivo Art. 671 → Approfondimenti e contenuti collegatiRiqualificazione art. 670 c.p.p. in rescissione del giudicato e ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. 5 n. 4276 del 02.02.2026)Inammissibilità dell’incidente di esecuzione per riproposizione di istanza già rigettata (Cass. pen., Sez. III, n. 33796/2025)Torna all indice del Codice PenaleCerca