Art. 725.
Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza
Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila)).