Art. 6 c.p.c. — Inderogabilità convenzionale della competenza

Percorso: Libro I — Disposizioni generali → Titolo I — Degli organi giudiziari → Capo I — Del giudice → Sezione I — Della giurisdizione e della competenza in generale

Testo della norma

La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge.

Scopo della norma

La disposizione pone il principio di indisponibilità della competenza, salva espressa previsione legislativa. L’accordo delle parti non può, di regola, modificare i criteri legali di riparto della giurisdizione, a garanzia del diritto di azione e di difesa e dell’organizzazione imparziale degli uffici giudiziari. La deroga è ammessa solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge (ad esempio, per la competenza territoriale derogabile ai sensi dell’art. 28).