Art. 248.

Art. 248.

Audizione dei minori degli anni quattordici

I minori degli anni quattordici possono essere sentiti solo quando la loro audizione è resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano giuramento.

((24))

——————–

AGGIORNAMENTO (24)

La Corte Costituzionale, con sentenza 4 – 11 giugno 1975, n. 139 (in G.U. 1a s.s. 18/06/1975, n. 159), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 248 del codice di procedura civile".

LIBRO SECONDO — DEL PROCESSO DI COGNIZIONE › TITOLO I — DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE › CAPO II — Dell'istruzione della causa › Sezione III — Dell'istruzione probatoria