Art. 248.
Audizione dei minori degli anni quattordici
I minori degli anni quattordici possono essere sentiti solo quando la loro audizione è resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano giuramento.
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AGGIORNAMENTO (24)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 – 11 giugno 1975, n. 139 (in G.U. 1a s.s. 18/06/1975, n. 159), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 248 del codice di procedura civile".
LIBRO SECONDO — DEL PROCESSO DI COGNIZIONE › TITOLO I — DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE › CAPO II — Dell'istruzione della causa › Sezione III — Dell'istruzione probatoria