Art. 493.

Art. 493.

Pignoramenti su istanza di più creditori

Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene.

Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori.

Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo.

LIBRO TERZO — DEL PROCESSO DI ESECUZIONE › TITOLO II — DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA › CAPO I — Dell'espropriazione forzata in generale › Sezione II — Del pignoramento