Art. 577.

Art. 577.

Indivisibilità dei fondi

La divisione in lotti non può essere disposta se l'immobile costituisce un'unità colturale o se il frazionamento ne potrebbe impedire la razionale coltivazione.

LIBRO TERZO — DEL PROCESSO DI ESECUZIONE › TITOLO II — DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA › CAPO IV — Dell'espropriazione immobiliare › Sezione III — Della vendita e dell'assegnazione