Art. 1.
Diritti di proprieta' industriale
1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprieta' industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilita', topografie dei prodotti a semiconduttori, ((segreti commerciali)) e nuove varieta' vegetali.