Art. 232.

Art. 232.

Limiti al diritto esclusivo sul marchio rinomato

1. Il diritto di fare uso esclusivo di un marchio registrato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, e che goda di rinomanza, non consente al titolare di opporsi all'ulteriore uso nel commercio di un segno identico o simile al marchio per prodotti o servizi non affini a quelli per cui esso e' stato registrato.

Nota all'art. 232: – Per il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, si veda la nota all'art. 231.

Nota all'art. 232: – Per il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, si veda la nota all'art. 231.

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