Art. 232.
Limiti al diritto esclusivo sul marchio rinomato
1. Il diritto di fare uso esclusivo di un marchio registrato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, e che goda di rinomanza, non consente al titolare di opporsi all'ulteriore uso nel commercio di un segno identico o simile al marchio per prodotti o servizi non affini a quelli per cui esso e' stato registrato.
Nota all'art. 232: – Per il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, si veda la nota all'art. 231.
Nota all'art. 232: – Per il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, si veda la nota all'art. 231.