Art. 116.
Rinvio
1. Sono applicabili alle nuove varieta' vegetali le disposizioni della sezione IV, in quanto non contrastino con le disposizioni della presente sezione.
Art. 116.
Rinvio
1. Sono applicabili alle nuove varieta' vegetali le disposizioni della sezione IV, in quanto non contrastino con le disposizioni della presente sezione.
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