Collaboratori esperti linguistici non ex lettori: trattamento retributivo da contrattazione collettiva (Cass. civ. Sez. V n. 16003 del 15.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai collaboratori esperti linguistici assunti ab origine con contratti stipulati ai sensi del d.l. n. 120/1995, convertito con modificazioni dalla l. n. 236/1995, e che non abbiano mai rivestito la qualifica di ex lettori di madrelingua straniera, non si applica la disciplina retributiva del d.l. n. 2/2004, convertito dalla l. n. 63/2004, riservata ai soli ex lettori già assunti ai sensi dell’art. 28 del d.P.R. n. 382/1980. A tali collaboratori è riservato il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto, alla quale il d.l. n. 120/1995 rinvia. La disciplina dell’art. 26 della l. n. 240/2010, di interpretazione autentica, presuppone una transizione dal rapporto di lettorato a quello di collaborazione linguistica e non opera quando il collaboratore non abbia mai stipulato un contratto ex art. 28 del d.P.R. n. 382/1980. Ne deriva l’esclusione di ogni discriminazione in ragione della nazionalità o dell’età, restando la giusta retribuzione quella fissata dalla contrattazione collettiva.

Il Fatto

Un collaboratore esperto linguistico dell’Università del Salento ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla retribuzione corrispondente a quella del ricercatore confermato a tempo definito, dall’inizio del rapporto fino al 31 dicembre 2008. Il rapporto era stato instaurato come collaboratore esperto linguistico, senza che il lavoratore avesse mai rivestito la qualifica di ex lettore di madrelingua straniera.

La Corte d’appello di Lecce, in sede di rinvio, aveva rigettato le ulteriori domande, ritenendo formatosi un giudicato interno sul capo relativo all’illegittimità dei rapporti a termine e applicando i principi enunciati dalla sentenza rescindente. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, cui l’Università ha opposto ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi, relativi alla medesima questione, dichiarandoli inammissibili. Le censure miravano sostanzialmente a rimettere in discussione i principi affermati nella sentenza rescindente, rispetto alla quale non è configurabile alcuno ius superveniens idoneo a superare il principio di diritto.

Il Collegio ha richiamato la motivazione della sentenza rescindente, secondo cui il principio di diritto trova continuità nella giurisprudenza di legittimità. Il trattamento retributivo dei collaboratori esperti linguistici assunti ai sensi del d.l. n. 120/1995 è quello previsto dalla contrattazione collettiva di comparto, non già quello dettato dal d.l. n. 2/2004, applicabile solo ai collaboratori linguistici ex lettori già destinatari di contratti ex art. 28 del d.P.R. n. 382/1980.

La ratio della disciplina è quella di dettare un criterio oggettivo per la ricostruzione della carriera degli ex lettori divenuti collaboratori linguistici, in risposta alle indicazioni della Corte di Giustizia con la sentenza 26 giugno 2001, causa C-212/99. Tale finalità non è ravvisabile per i collaboratori assunti ab origine, chiamati a soddisfare esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, non equiparabili ai docenti universitari.

La Corte ha escluso ogni discriminazione in ragione della nazionalità o dell’età, perché la normativa non introduce criteri differenziati di determinazione della giusta retribuzione, ma mira unicamente a ottemperare alle decisioni della Corte di Giustizia, riferibili ai soli ex lettori. Ha quindi disatteso l’istanza di rinvio a nuovo ruolo e di fissazione dell’udienza pubblica, richiamando Cass. Sez. U. n. 4331 del 2024, secondo cui la definizione camerale è la regola e la pubblica udienza l’eccezione, non ricorrendo una questione di particolare rilevanza.

Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza, non potendo il suo eventuale accoglimento comportare la cassazione della decisione fondata sulla ratio principale. Il quinto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, non essendo la restituzione delle somme riconducibile alla ripetizione di indebito e non essendo configurabile alcun legittimo affidamento tutelabile, trattandosi di somme erogate su base ex se provvisoria.

Il ricorso incidentale dell’Università, relativo al regolamento delle spese, è stato dichiarato inammissibile, rientrando la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca nel potere discrezionale del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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