Doppia conforme e onere della prova sull’agente per l’indennità meritocratica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16228 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. avverso la sentenza d’appello che confermi la decisione di primo grado (c.d. doppia conforme), qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di merito, salvo che il ricorrente indichi le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrando che esse sono diverse. L’onere della prova dei requisiti costitutivi dell’indennità per la cessazione del rapporto di agenzia di cui all’art. 1751 c.c. grava sull’agente, il quale deve fornire tutti gli elementi di calcolo a sé favorevoli, anche al fine di ottenere la liquidazione nella misura massima, restando salvi i temperamenti che discendono dal principio di vicinanza alle fonti di prova per i fatti dimostrabili solo dal preponente.
Il Fatto
Un agente conveniva in giudizio la propria preponente chiedendo la condanna al pagamento di differenze provvigionali, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità per la cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., riferite al rapporto svolto tra il 1991 e il 2013. Il Tribunale rigettava le domande e la Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo che la clausola contrattuale che escludeva gli sconti promozionali dalla base di calcolo delle provvigioni fosse valida e che l’agente non avesse dimostrato il diritto all’indennità nella misura massima. Avverso tale sentenza l’agente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, concernenti il ricalcolo delle provvigioni, dichiarandoli inammissibili. Il primo, fondato sul vizio di omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è stato ritenuto precluso in quanto, trattandosi di pronuncia c.d. doppia conforme, il ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrando che esse fossero diverse, come richiesto da un consolidato orientamento di legittimità. Il secondo motivo, volto a far valere l’esistenza di un uso aziendale, è stato invece ritenuto inammissibile perché diretto a criticare la valutazione del materiale probatorio operata dal giudice di merito, preclusa in sede di legittimità.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito il principio per cui l’indennità meritocratica di cui all’art. 1751 c.c. spetta all’agente solo a determinate condizioni, la cui prova è a suo carico. Il giudice deve valutare l’equità dell’indennità sulla base delle circostanze del caso, potendo utilizzare metodi di calcolo sintetici che valorizzino il criterio dell’equità, come affermato dalla giurisprudenza formatasi sull’art. 17 della direttiva 86/653/CEE.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che l’agente non aveva indicato elementi ulteriori rispetto ai presupposti di legge per ottenere la liquidazione nella misura massima, né aveva dimostrato che il trattamento erogato secondo gli AEC fosse più sfavorevole rispetto a quello derivante dall’applicazione dell’art. 1751 c.c.. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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