Concordato semplificato: la sola rapidità della procedura non è “utilità” per i creditori chirografari (Cass. 624/2026)

Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza n. 624 del 12 gennaio 2026 (R.G.N. 17918/2024) — Presidente Francesco Terrusi, Relatore Roberto Amatore

Il principio di diritto

In tema di concordato semplificato, l’utilità della proposta per ciascun creditore, presupposto per l’omologazione del concordato, ancorché non misurabile in termini economici, non può essere costituita dalla semplice risoluzione della crisi aziendale nel minor tempo possibile, in quanto quest’ultima non integra alcun vantaggio per i creditori chirografari per i quali non è stata prevista alcuna forma di soddisfazione.

Il fatto

Il Tribunale di Mantova aveva omologato il concordato semplificato di una società immobiliare, fondato su una scissione parziale, la cessione della partecipazione nella beneficiaria, la vendita diretta dei residui immobili, l’incasso dei canoni di locazione e la compensazione di crediti fiscali. Per i creditori chirografari l’ausiliario aveva indicato un’utilità “non misurabile in termini economici”, costituita dalla “risoluzione della crisi aziendale nel minor tempo possibile”. Su reclamo dei creditori, la Corte d’Appello revocava l’omologa. La società ricorreva per cassazione con due motivi, censurando l’interpretazione dei concetti di “utilità” e di “fattibilità” ex art. 25-sexies, comma 5, CCII.

La motivazione

Il primo motivo è infondato, con assorbimento del secondo. L’art. 25-sexies, comma 5, CCII subordina l’omologa a due requisiti: l’assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e l’utilità per ciascun creditore. La ricorrente sosteneva che il termine “utilità”, non qualificato dalla norma — a differenza dell’art. 84, comma 3, CCII per il concordato preventivo, che la vuole “specificamente individuata ed economicamente valutabile” — potesse essere anche non economica e coincidere con la maggiore rapidità della procedura. La Corte replica che, pur potendo l’utilità non essere economicamente apprezzabile, essa non può ridursi alla sola celerità della chiusura: per i creditori chirografari privi di qualsiasi soddisfazione monetaria non è dato comprendere quale vantaggio derivi dalla mera rapidità della procedura, peraltro nel caso di specie neppure dimostrata. Il concordato semplificato è per definizione liquidatorio e non contempla la continuità aziendale, sicché non è ipotizzabile un beneficio futuro nascente dalla prosecuzione dell’attività.

Implicazioni pratiche

Chi propone un concordato semplificato deve offrire a ciascun creditore un’utilità concreta e apprezzabile: la “risoluzione della crisi nel minor tempo possibile” non basta come utilità per i chirografari lasciati senza alcuna soddisfazione. L’utilità può anche non essere economica, ma deve tradursi in un vantaggio reale e non nella sola tempistica della procedura. La sentenza completa il trittico del 12 gennaio 2026 della Prima Sezione civile (nn. 620, 623 e 624 del 2026) che ridefinisce i confini di ammissibilità e omologazione del concordato semplificato.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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