Compensazione spese illegittima per mera contumacia della parte vittoriosa (Cass. civ. Sez. II n. 28076 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, la compensazione non può essere giustificata dal mero richiamo alla contumacia della controparte, che non integra alcuno dei presupposti previsti dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. La scelta dell’Amministrazione di non resistere non è ragione sufficiente per derogare alla regola della soccombenza di cui all’art. 91 cod. proc. civ. L’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non configura reciproca soccombenza e non consente la condanna della parte vittoriosa alle spese, ma può giustificarne al più la compensazione, ove sussistano gli altri presupposti di legge.
Il Fatto
Il ricorrente, già difensore d’ufficio in un procedimento penale, proponeva opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del proprio compenso emesso dal Tribunale. Il giudice adito accoglieva l’opposizione e riconosceva in suo favore la somma richiesta, oltre accessori, ma compensava le spese del giudizio.
A fondamento della compensazione il Tribunale richiamava la contumacia dell’Amministrazione, che non aveva svolto attività difensiva. Il difensore impugna la decisione in Cassazione, dolendosi della mancata condanna della controparte alle spese nonostante l’esito vittorioso dell’opposizione. L’Amministrazione è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
I due motivi di ricorso — entrambi incentrati sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. — sono scrutinati congiuntamente e giudicati fondati.
La Corte muove da una premessa lineare: in caso di accoglimento dell’opposizione, il giudice avrebbe dovuto liquidare le spese in favore della parte vittoriosa. La regola della soccombenza non può essere superata dal semplice richiamo alla contumacia dell’Amministrazione, né dalla circostanza che quest’ultima abbia scelto di non resistere. Il Collegio esclude che tali elementi integrino un valido motivo di deroga.
Il passaggio decisivo riguarda l’ambito applicativo dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. La compensazione è ammessa soltanto nei limitati casi ivi previsti. Tra questi non rientra l’ipotesi dell’accoglimento solo parziale della domanda articolata in un unico capo.
La Corte richiama il principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 32061 del 2022, secondo cui l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza. Questa è configurabile solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi. Ne deriva che la parte vittoriosa non può essere condannata alle spese in favore della soccombente, ma può al più aversi compensazione, ove ricorrano gli altri presupposti dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. Il Collegio richiama inoltre Sez. II n. 993 del 2025 e Sez. II n. 833 del 2025.
Il ricorso è dunque accolto nei limiti della motivazione e la sentenza impugnata è cassata. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con liquidazione in favore del ricorrente della somma di 350 euro oltre accessori per la fase di opposizione. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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