Inammissibile la censura sulla valutazione delle prove in cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 28078 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 2697 c.c., censurabile ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo le regole sulla scomposizione delle fattispecie, e non quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove. La doglianza ex art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo se si alleghi che il giudice ha attribuito a una risultanza probatoria un valore diverso da quello suo proprio o da quello legale. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., oppure, se il fatto probatorio è punto controverso, nei vizi di cui all’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ..

Il Fatto

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Campobasso che aveva respinto il gravame avverso l’ordinanza ex art. 702-ter cod. proc. civ. resa in primo grado dal Tribunale. La controversia riguarda gli addebiti operati su due conti correnti intrattenuti con la banca.

Il ricorso si fonda su un unico motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., per errata valutazione del corredo probatorio e segnatamente della CTU. La banca resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ. e ne condivide le argomentazioni, rispetto alle quali la ricorrente non ha opposto nulla.

La Corte distrettuale aveva accertato che la domanda riconvenzionale della banca riguardava un solo conto corrente, mentre le carenze documentali rilevate dal consulente tecnico si riferivano a un conto diverso. La censura, pertanto, si risolve in una non consentita confutazione dell’accertamento di fatto circa l’inerenza delle carenze medesime.

Il giudice di legittimità non può riesaminare il merito, ma solo controllare sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica l’esame e la valutazione del giudice di merito, cui resta riservato individuare le fonti del convincimento e scegliere le prove idonee a dimostrare i fatti (Cass. n. 32505/2023; Cass. n. 9097/2017). Quanto all’onere della prova, la violazione è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l’onere a una parte diversa da quella onerata, non se si censura la valutazione delle prove (Cass. n. 18092/2020; Cass. n. 13395/2018). La doglianza ex art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo nei limiti indicati (Cass. Sez. U. n. 20867/2020; Cass. n. 16016/2021).

Il Collegio aggiunge che l’equivoco della Corte distrettuale nell’individuare il conto si risolverebbe in un travisamento del contenuto oggettivo della prova, che trova rimedio nella revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.; ove il fatto probatorio sia punto controverso, il vizio va fatto valere ex art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ. (Cass. Sez. U. n. 5792/2024). Ma la ricorrente non ha formulato censure in tal senso, né ha lamentato il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ..

Il ricorso è dunque inammissibile. Le spese seguono la soccombenza, con condanna ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. e dell’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., oltre all’ulteriore importo in favore della Cassa delle ammende e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *