Compensazione delle spese e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza (Cass. civ. Sez. V n. 22470 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Lo sgravio delle cartelle di pagamento intervenuto in corso di causa non giustifica di per sé la compensazione delle spese giudiziali. Il giudice che dichiara la cessazione della materia del contendere deve deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, accertando se la domanda sarebbe stata accolta o rigettata ove la cessazione non fosse intervenuta. Tale apprezzamento di fatto è sindacabile in cassazione solo quando siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei. Nel processo tributario le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi violazione di legge denunciabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il contribuente aveva proposto ricorso nei confronti dell’agente della riscossione per l’annullamento di ruoli esattoriali relativi a vari tributi erariali e delle cartelle di pagamento sottese alle intimazioni. Dopo la notifica di un atto di messa in mora con diffida allo sgravio, l’ente ha adottato due provvedimenti di sgravio in corso di causa.
Il giudice di primo grado ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per la sopravvenienza degli sgravi e ha compensato tra le parti le spese giudiziali. Il contribuente e il suo difensore hanno proposto ricorso per cassazione avverso il capo della sentenza relativo alle spese.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 70, comma 10, del medesimo decreto e all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., perché il giudice si era limitato a disporre la compensazione senza indicarne le ragioni in base al principio della soccombenza virtuale. Il motivo è ritenuto fondato.
La Corte afferma che lo sgravio delle cartelle in corso di causa non giustifica di per sé la compensazione. Spetta al giudice di merito, dichiarata la cessazione della materia del contendere, deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo la soccombenza virtuale, con apprezzamento di fatto la cui motivazione non deve dar conto di tutte le risultanze probatorie, sindacabile in cassazione solo se sorretta da motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei.
In materia di spese, il sindacato di legittimità trova ingresso quando il giudice abbia violato il principio della soccombenza, ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa. Ciò vale sia quando la controversia è decisa in ogni suo aspetto, sia quando è dichiarata la cessazione della materia del contendere. La Corte richiama sul punto un orientamento consolidato, anche con riferimento alla necessità che le gravi ed eccezionali ragioni della compensazione non siano illogiche o erronee.
Il ricorso sul capo delle spese è ammissibile solo se il suo oggetto è limitato alla verifica della correttezza dell’attribuzione della qualità di parte soccombente, attraverso il riscontro dell’astratta fondatezza delle ragioni difensive. Nella vicenda esaminata, il giudice dell’ottemperanza non ha disposto la compensazione sulla base di una chiara, precisa e univoca valutazione della soccombenza virtuale, essendosi limitato a una statuizione scarna. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza è cassata nei limiti del capo relativo alla compensazione delle spese giudiziali e la causa è rinviata al giudice tributario di primo grado, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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