Interpretazione della domanda e azione di ripetizione: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. I n. 3454 del 07.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione della domanda costituisce operazione riservata al giudice del merito e, risolvendosi in un accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità solo quando ne risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell’atto, in relazione alle finalità perseguite dalla parte. È pertanto inammissibile il motivo che, deducendo un preteso errore di lettura dell’atto introduttivo, non si confronti con l’effettiva ratio decidendi e non ne colga il ragionamento decisorio. L’azione di ripetizione dell’indebito, quando oggetto del ripetere non siano somme versate alla banca ma somme di cui il correntista abbia bonificato il conto corrente di una società, va proposta nei confronti di quest’ultima, unica destinataria dell’accredito, restando la banca estranea al circuito solvens-accipiens.
Il Fatto
Un correntista agisce in giudizio, in proprio e nella veste di socio amministratore e legale rappresentante di una società di persone, nei confronti di una banca per sentire dichiarare la nullità di alcune clausole di un contratto di conto corrente intestato alla società e della clausola di capitalizzazione degli interessi contenuta in un mutuo da lui stipulato in proprio, chiedendo altresì la ripetizione delle somme indebitamente girocontate sui conti sociali.
Il giudice di primo grado rigetta le domande. La Corte d’Appello conferma, rilevando che, essendo la società estinta per intervenuta cancellazione dal registro delle imprese, il ricorrente non poteva spenderne il nome, né agire quale successore universale, e che l’azione di indebito andava indirizzata verso la società, destinataria degli accrediti. Il ricorrente propone ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2312 e 2495 cod. civ., sostenendo che il frontespizio dell’atto di citazione documenterebbe l’espresso riferimento alla qualità di socio. La Corte lo dichiara inammissibile. L’interpretazione della domanda è riservata al giudice del merito e il relativo giudizio è censurabile solo se altera il senso letterale o il contenuto sostanziale dell’atto.
Richiamando un articolato orientamento della Sez. III (n. 27181 del 2023, n. 20322 del 2005, n. 7198 del 2003, n. 11103 del 2020), la Corte ricorda che il vizio di interpretazione della domanda deve essere prospettato secondo il paradigma processuale corretto: come nullità processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. quando ridondi in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; come error in judicando ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. quando coinvolga la qualificazione giuridica dei fatti; come error facti, nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., quando consista nell’omessa rilevazione di un fatto allegato e non contestato.
La doglianza, inoltre, non si accorda con l’esatto tenore del decisum: la Corte territoriale ha considerato non solo che nell’atto di citazione mancava ogni riferimento all’estinzione della società, ma che la spendita della qualità di socio amministratore e legale rappresentante rendeva inequivocabile che la domanda fosse stata esercitata dalla società. Il motivo pecca dunque di specificità.
Il secondo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili per estraneità alla ratio decidendi. La Corte d’Appello ha motivato il rigetto dell’azione di ripetizione osservando che oggetto del ripetere non erano somme versate alla banca, ma somme di cui il ricorrente aveva bonificato il conto della società, sicché la domanda andava indirizzata verso quest’ultima, unica destinataria dell’accredito. Rispetto a questa ragione, autosufficiente, le censure si intrattengono su profili privi di rilevanza decisoria.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile: attraverso una rilettura della realtà processuale, esso mira a promuovere una rivalutazione del quadro fattuale, chiamando la Corte a un ufficio non suo e collocandosi fuori dal perimetro della decisione impugnata, le cui ragioni sono divenute inoppugnabili per difetto di censura. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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