Concessionario di beni culturali e maneggio di denaro pubblico: è agente contabile (Cass. civ. Sez. Un. n. 20094 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il concessionario che, nell’ambito di una concessione di beni culturali demaniali, riscuota il prezzo dei biglietti e i proventi delle attività di vendita, riversandone una quota percentuale all’ente pubblico concedente, ha maneggio di denaro pubblico e riveste la qualifica di agente contabile. Ai fini della sussistenza della giurisdizione contabile rilevano soltanto il carattere pubblico dell’ente e del denaro oggetto della gestione, restando irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta. La mancata previsione, nell’accordo concessorio, di un obbligo di rendiconto non esime dall’obbligo di resa del conto giudiziale, che si correla oggettivamente alla natura pubblica delle somme. Il sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni della Corte dei conti resta circoscritto ai soli limiti esterni della giurisdizione.

Il Fatto

Una società organizzatrice di mostre subentra, per effetto di una cessione d’azienda, nella gestione degli spazi espositivi di un complesso monumentale demaniale concesso a un ente pubblico, in forza di una convenzione che prevede il riversamento all’ente di una quota percentuale degli incassi dei biglietti e delle vendite.

La Procura regionale della Corte dei conti avvia il giudizio per la resa del conto giudiziale. Il decreto monocratico ordina alla società, qualificata agente contabile, di rendere i conti. L’opposizione è respinta dalla sezione giurisdizionale regionale. La società ricorre per cassazione deducendo il difetto di giurisdizione contabile.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite richiamano l’art. 137 del codice di giustizia contabile, l’art. 74 del R.D. n. 2440/1923 e l’art. 178 del R.D. n. 827/1924: sono soggetti alla resa del conto tutti coloro che hanno maneggio di denaro o valori di pertinenza dell’amministrazione, siano essi agenti interni o esterni, di diritto o di fatto.

La Corte osserva che la convenzione contemplava una forma di ripartizione dei proventi della gestione affidata alla società. Le somme incassate dal gestore non erano di sua esclusiva pertinenza, dovendo qualificarsi come denaro pubblico in tutto o in parte. Il titolo concessorio non si limitava alla mera locazione, inserendosi in un programma pubblicistico di valorizzazione del bene culturale.

Richiamando le Sezioni Unite n. 21871 del 2019 e n. 5978 del 2022, si afferma che il rapporto di servizio sussiste quando un soggetto esterno è incaricato di svolgere, nell’interesse e con le risorse della pubblica amministrazione, un’attività o un servizio pubblico, essendo irrilevante il titolo della gestione. La pronuncia n. 4314/2020 ha chiarito che il prezzo del biglietto è danaro di pubblica spettanza, non potendo l’amministrazione escluderne la natura con la scelta del modo di affidamento.

Quanto agli adempimenti fiscali, la Corte richiama Cass. Sez. Un. n. 14697/2019: la disciplina tributaria, limitata al rapporto fiscale, non incide sulla funzione di agente di riscossione svolta dal concessionario. La Corte costituzionale n. 59 del 2024 ha ricostruito la figura dell’agente contabile e il principio di necessarietà del giudizio di conto, correlato alla garanzia costituzionale della corretta gestione del pubblico denaro.

Il ricorso è respinto: la qualificazione della società come agente contabile è corretta. Le spese seguono la soccombenza nel rapporto con l’ente controricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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