Sopravvenuta inefficacia del trasferimento Dublino e carenza di interesse (Cass. civ. Sez. I n. 20093 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto decretamento, da parte dell’amministrazione, della competenza italiana a decidere sulla domanda di protezione internazionale, in ragione del decorso del termine semestrale per l’esecuzione del trasferimento, rende inefficace il provvedimento di trasferimento impugnato. Ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso per cassazione, con dichiarazione di inammissibilità. La sopravvenienza che determina l’esito del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi, salvo il compenso al difensore ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002 in ipotesi di patrocinio a spese dello Stato. Non ricorrono i presupposti per il pagamento del cd. doppio contributo in caso di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino di uno Stato terzo, proponeva ricorso avverso il provvedimento con cui l’Unità Dublino del Ministero dell’Interno aveva disposto il suo trasferimento in un altro Stato membro, riconosciuto competente ai sensi del Regolamento UE n. 604/2013. Il Tribunale di Trieste rigettava il ricorso, sul rilievo che non si era verificata alcuna lesione concreta del diritto di difesa dell’interessato.

Avverso tale decreto il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’amministrazione si costituiva chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché nelle more era stata decretata la competenza italiana a decidere sulla domanda di protezione internazionale, essendo decorso il termine semestrale per eseguire il trasferimento.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente denunciava, con il primo motivo ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604/2013, per avere il Tribunale omesso di ravvisare la violazione dell’obbligo informativo e del colloquio personale. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo, per non avere il giudice di merito svolto alcuna verifica sull’effettivo assolvimento di tali obblighi.

La Corte ha tuttavia rilevato che l’amministrazione, con provvedimento sopravvenuto del 1 dicembre 2020, aveva decretato la competenza italiana a decidere sulla domanda di protezione internazionale. Ciò in quanto era decorso il termine semestrale per eseguire il trasferimento nel Paese competente.

Da tale sopravvenienza discende, secondo la Corte, l’inefficacia del provvedimento di trasferimento impugnato. Venuto meno l’atto oggetto di impugnazione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sul piano delle spese, la Corte ha rilevato che i recenti interventi chiarificatori della Corte di Giustizia e della stessa giurisprudenza di legittimità, unitamente alla sopravvenienza che ha determinato l’esito del giudizio, giustificano la compensazione integrale tra le parti. Il compenso e le spese del difensore, nei rapporti interni con l’assistito in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, con istanza rivolta al giudice del procedimento.

La Corte ha precisato che, con riferimento al giudizio di cassazione, l’art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 richiede che l’istanza sia presentata al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione, oppure, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass. 35684/2023). Ha inoltre escluso i presupposti per il pagamento del cd. doppio contributo in ipotesi di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. 31732/2018).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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