Concordato in appello: impugnabile solo nei limiti dei motivi non rinunciati (Cass. pen. Sez. II n. 34972 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza pronunciata dalla corte di appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è impugnabile con ricorso per cassazione secondo il regime ordinario, senza che ad essa possa estendersi la disciplina restrittiva dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., dettata per il solo patteggiamento. I limiti all’impugnazione non derivano da una disciplina speciale del concordato, ma dall’effetto preclusivo che consegue alla rinuncia ai motivi di appello: sui capi e sui punti rinunciati si forma il giudicato sostanziale, che impedisce la riproposizione della censura in sede di legittimità. Al di fuori di tale preclusione, l’impugnazione resta proponibile nei limiti generali dell’art. 606 cod. proc. pen.
Il Fatto
La corte di appello, accogliendo le richieste concordemente formulate dalle parti, aveva applicato la pena dall’esse determinata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quello relativo al trattamento sanzionatorio.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, dolendosi dell’omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento. La questione centrale attiene all’ampiezza dell’impugnabilità della sentenza resa in esito al concordato in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19415 del 2022 (Fazio), che ha superato l’orientamento volto a richiamare, per il concordato in appello, i limiti dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. propri del patteggiamento. Il ragionamento delle Sezioni Unite muove dal principio di tassatività che governa i mezzi e i motivi di impugnazione: la norma richiamata è disposizione speciale, limitata al rito del patteggiamento, e non può essere estesa analogicamente.
Il concordato in appello non è un rito speciale: si innesta nel giudizio ordinario di secondo grado senza introdurre preclusioni ulteriori rispetto a quelle derivanti dalla rinuncia ai motivi. Ne consegue che, sotto il profilo dell’impugnabilità, non sussistono differenze tra la sentenza ordinaria di appello e quella resa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
L’unico riferimento normativo specificamente dedicato all’impugnazione di tale sentenza è l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che però non incide sui presupposti di ammissibilità del ricorso, limitandosi a consentire la declaratoria di inammissibilità con procedimento de plano per ragioni di economia processuale. I confini dell’impugnazione sono dunque delimitati dalla formazione del giudicato sui capi o punti oggetto dei motivi rinunciati, restando altrimenti proponibile il ricorso nei limiti generali dell’art. 606 cod. proc. pen.
La Corte richiama il principio già affermato secondo cui il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., perché l’obbligo di motivazione va rapportato all’effetto devolutivo dell’impugnazione (Sez. IV n. 52803 del 2018; Sez. V n. 15505 del 2018). In linea con le Sezioni Unite si è poi affermato che le parti non possono dedurre in legittimità vizi relativi ai motivi rinunciati (Sez. III n. 51557 del 2023).
Nel caso concreto il ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi tranne quello sul trattamento sanzionatorio: la censura proposta è dunque inammissibile. La misura della pena è quella concordata dalle parti. Inoltre, la questione sulle cause di proscioglimento non era stata devoluta al giudice di appello, con ulteriore interruzione della catena devolutiva e formazione del giudicato sul punto (Sez. III n. 2343 del 2019). Segue la condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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