La domanda di concordato usata per rinviare il fallimento è abuso del processo e va dichiarata inammissibile (Cass. 4246/2026)

Cass. civ., Sez. I, ord. 25 febbraio 2026, n. 4246 – Pres. Ferro, Rel. D’Orazio.

La domanda di concordato preventivo presentata non per regolare la crisi ma per differire la dichiarazione di fallimento integra abuso del processo ed è inammissibile; l’abuso del diritto ricorre quando il debitore, potendo integrare o modificare la proposta iniziale, presenti una seconda domanda, ovvero vi rinunci per proporne un’altra a fronte di pendenti istanze di fallimento.

Il fatto

Il caso riguarda la successione di domande di concordato preventivo proposte dal debitore a fronte di istanze di fallimento. Rinunciata la prima domanda, ne viene proposta un’altra. La questione portata in sede di legittimità attiene alla qualificazione di tale condotta processuale e alla ammissibilità della successiva domanda concordataria, nonché all’accertamento dello stato di insolvenza.

La motivazione

La Corte richiama il proprio orientamento consolidato: la domanda di concordato che non miri a comporre la crisi, ma solo a ritardare la declaratoria di fallimento, è inammissibile perché costituisce abuso del processo. L’abuso del diritto si configura quando il debitore – che avrebbe potuto integrare o modificare la proposta iniziale – presenta una seconda domanda, oppure rinuncia alla prima per depositarne una nuova mentre pendono le istanze di fallimento. La condotta è valutata sul piano funzionale, avendo riguardo allo scopo effettivamente perseguito.

Quanto al presupposto oggettivo, la Corte ribadisce che lo stato di insolvenza delle imprese non in liquidazione si desume dall’impossibilità di operare proficuamente sul mercato, e non dal mero rapporto tra attivo e passivo patrimoniale. Il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., in quanto la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e il ricorso non offre elementi per mutarla.

Implicazioni pratiche

Per il debitore in crisi la pronuncia segna un confine: lo strumento concordatario è tutelato finché è usato per la sua funzione – comporre la crisi – e non per guadagnare tempo contro il fallimento. La reiterazione o la rinuncia strumentale delle domande espone al rilievo di abuso e all’inammissibilità. Sul fronte istruttorio, l’insolvenza si prova guardando alla capacità dell’impresa di stare sul mercato, non alla sola fotografia contabile di attivo e passivo.

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