Confisca del mezzo e onere di prova del terzo estraneo al reato (Cass. pen. Sez. VII n. 29651 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di illecita gestione dei rifiuti, la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato può essere evitata dal terzo che ne deduca l’estraneità solo se questi provi la propria buona fede, cioè l’ignoranza dell’uso illecito del bene non collegabile a un suo comportamento negligente. Il giudice di merito accerta l’estraneità escludendo la disponibilità giuridica del mezzo in capo a chi lo abbia posto nella disponibilità dell’autore del reato. La censura che contesti tale accertamento è doglianza di fatto, non consentita in sede di legittimità. Nel giudizio ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per erronea qualificazione giuridica del fatto è ammesso solo per errore manifesto, con qualificazione palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza con cui il Tribunale di Napoli Nord ha applicato, su sua richiesta, la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all’art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006. Con un primo motivo la difesa deduce l’erronea qualificazione giuridica del fatto, lamentando l’assenza di motivazione sul punto. Con un secondo motivo censura l’applicazione della confisca obbligatoria del mezzo di trasporto, prevista dall’art. 256, comma 1-quater, del d.lgs. n. 152/2006: il giudice avrebbe trascurato la clausola di salvaguardia che esclude il provvedimento quando il bene appartenga a persona estranea al reato. Nel caso di specie il mezzo era di proprietà di un terzo, che lo aveva lasciato prendere all’imputato.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo. Nel giudizio ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per erronea qualificazione giuridica è limitato ai soli casi di errore manifesto. L’errore è configurabile quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione. La censura proposta è invece aspecifica e non autosufficiente: denuncia una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore del capo di imputazione e dalla motivazione della sentenza. Richiamato il precedente Sez. 4 n. 13749 del 23.03.2022.

Anche il secondo motivo è inammissibile. Esso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituisce mera doglianza di fatto e riproduce profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice del merito con corretti argomenti giuridici.

Il Tribunale ha motivatamente escluso l’estraneità del terzo rispetto al reato. Questi aveva la disponibilità giuridica del mezzo e lo aveva messo a disposizione dell’imputato, in presenza di una cointeressenza familiare nell’attività economica nel settore dei rifiuti. Su tale base appariva verosimile che il terzo sapesse dell’uso del veicolo fatto dall’imputato.

La Corte conferma così il principio secondo cui, in tema di illecita gestione dei rifiuti, per evitare la confisca obbligatoria del mezzo incombe sul terzo estraneo al reato — individuabile in chi non ha partecipato alla commissione dell’illecito né ai profitti derivatene — l’onere di provare la propria buona fede, ovvero che l’uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile a un suo comportamento negligente (Sez. 3 n. 23818 del 29.03.2019).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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