Il consegnatario con debito di sola vigilanza non rende il conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 124 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non è tenuto alla resa del conto giudiziale il consegnatario di beni mobili dell’ente locale legato da un mero debito di vigilanza. Questi va qualificato come agente amministrativo e non come agente contabile. Soltanto il consegnatario con debito di custodia — che gestisce un deposito o magazzino alimentato da acquisizione in stock, con obbligo restitutorio — è soggetto al giudizio di conto. In assenza dei presupposti normativi, il giudizio di conto è improcedibile.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso per l’esercizio finanziario 2021 da un soggetto che operava come consegnatario di beni mobili presso un ente locale, con riferimento al servizio cimiteriale e di manutenzione strade. Il conto, redatto sul modello di legge, indicava 268 beni con descrizione, estremi di inventario e consistenze iniziali e finali. Il magistrato istruttore, nella relazione, ha rilevato che l’atto non era qualificabile come conto giudiziale, perché la gestione ricompresa riguardava le immobilizzazioni del servizio e non beni o materie rispetto ai quali il consegnatario avesse un debito di custodia.

Il consegnatario ha depositato memoria chiedendo che il giudizio fosse dichiarato inammissibile o comunque improcedibile, assumendo di essere consegnatario per mero debito di vigilanza. All’udienza il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra le due figure. L’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 esclude dall’obbligo del conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. L’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 ribadisce che i consegnatari con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto, che invece spetta, ai sensi degli artt. 11 e 23, ai consegnatari con debito di custodia.

La giurisprudenza contabile, richiamata nel provvedimento, precisa il discrimine. Il debito di custodia comporta la gestione di un deposito o magazzino alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, limitandosi alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e alla gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.

La qualificazione non dipende dal dato quantitativo in sé. Se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa non risponde a un’esigenza di funzionamento ma di continuativo rifornimento, configurandosi una vera e propria gestione contabile con debito di custodia, soggetta a conto giudiziale. I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento restano esclusi dalla resa del conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.

Nel caso concreto, i beni indicati negli elenchi erano in uso continuativo presso l’ufficio e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al modello 24. Il Collegio conclude che gravava sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non quello di custodia in senso tecnico, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Essendo il giudizio limitato a mere questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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