Consegnatario per debito di vigilanza e improcedibilità del giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 126 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali che sia titolare di un mero debito di vigilanza non è tenuto alla resa del conto giudiziale, perché difetta la sua qualificazione come agente contabile. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, la resa del conto grava esclusivamente sui consegnatari con debito di custodia. Il discrimine va ricercato nella natura della gestione: sussiste custodia quando il consegnatario amministra un deposito o magazzino alimentato da acquisizioni in stock e destinato a ricostituire le scorte operative, con obbligo restitutorio; sussiste invece vigilanza quando l’attività si esaurisce nella sorveglianza sull’impiego dei beni dati in uso agli uffici. In difetto dei presupposti normativi, il giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso, per l’esercizio finanziario 2022, dal consegnatario di beni mobili del Comune di San Benedetto del Tronto, con riferimento al Servizio Cimiteriale e Manutenzione Strade. Il conto, redatto sul modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996, indica 268 beni tra attrezzature, arredi e strumentazioni, con descrizione, estremi di inventario, consistenza iniziale e finale in quantità e valore.
Il magistrato istruttore, nella relazione n. 953/2025, ha rilevato che l’atto non è qualificabile come conto giudiziale, perché la gestione ricompresa non concerne beni rispetto ai quali il consegnatario avesse un debito di custodia, e ha segnalato l’assenza della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c. Il consegnatario ha chiesto in memoria la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, qualificandosi consegnatario per mero debito di vigilanza. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta una questione preliminare di qualificazione del rapporto. L’art. 93 del T.U.E.L. impone la resa del conto al tesoriere e a ogni agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni dell’ente, con formula di ampia portata che richiama la “gestione” e i “beni” senza distinzioni. La Corte precisa però che, per i beni mobili degli enti locali, è principio consolidato che solo i consegnatari con debito di custodia siano tenuti alla resa del conto.
La distinzione viene ricostruita in termini funzionali. Il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione, con correlativo obbligo restitutorio di quanto ricevuto. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, limitandola alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e alla gestione delle scorte strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio, secondo i consumi programmati.
Il confine è segnato dall’eccedenza qualitativa o quantitativa della giacenza rispetto alla ragionevole necessità di funzionamento dell’unità interessata: ove la giacenza ecceda, essa non serve al “funzionamento” ma al continuativo “rifornimento”, e si configura una vera gestione contabile soggetta a rendicontazione. I beni di consumo costituenti scorte operative restano perciò esclusi dalla resa del conto, fermo restando l’obbligo di rendicontazione amministrativa ai fini del controllo di gestione.
Applicando tali criteri, la Corte rileva che i beni elencati erano in uso continuativo all’ufficio e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino secondo il modello di legge. Grava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza, con conseguente difetto dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile; non si provvede sulle spese, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato a questioni preliminari.
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Nota della Redazione
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