Conservazione ad personam delle ferie del CCNL previgente più favorevole (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8657 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di successione di contratti collettivi nazionali di lavoro, la clausola di conservazione ad personam delle quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedentemente applicati, ove superiori, impone il mantenimento del regime più favorevole al lavoratore. L’interpretazione delle clausole collettive compete direttamente alla Corte di cassazione, per la loro parificazione sul piano processuale alle norme di diritto, e va condotta secondo i criteri degli artt. 1362 ss. cod. civ., con rilievo prevalente del criterio logico-sistematico di cui all’art. 1363 cod. civ. in ragione delle caratteristiche della contrattazione collettiva. La reintroduzione legislativa di una festività soppressa, quale il 2 giugno, opera come factum principis successivo e non legittima la disapplicazione del contratto collettivo, che mantiene efficacia vincolante per gli aderenti. Il motivo di ricorso che sottoponga alla Corte un accertamento in fatto non compiuto dalla sentenza impugnata è inammissibile per novità.
Il Fatto
Alcuni lavoratori, dipendenti di una società già ente pubblico non economico e privatizzata, hanno agito per il pagamento di differenze retributive a titolo di indennità di ferie non godute per il periodo 2013-2018, chiedendo il computo di sei giorni all’anno per sei anni secondo il più favorevole CCNL FederGasAcqua 1995, anziché secondo il CCNL GasAcqua 2002.
Il Tribunale ha parzialmente accolto le domande e la Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione della società datrice. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria; i lavoratori hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui la società deduce la violazione dell’art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. per l’asserita inammissibilità della domanda introdotta per la prima volta in appello. Il motivo è inammissibile, perché la questione implica un accertamento in fatto processuale, non trattato dalla sentenza e non indicato dalla ricorrente in alcun atto del merito: la censura presenta un profilo di novità che ne preclude l’esame.
Analogo esito per il secondo motivo, con cui si contesta l’applicazione del CCNL del 2002 e la confluenza in esso dei precedenti contratti di aree più ristrette. Anche qui la questione, non trattata dalla sentenza, richiede la verifica di applicazione dei contratti confluiti: si tratta di accertamento in fatto e il motivo è inammissibile.
Il terzo motivo, ammissibile e procedibile, è invece infondato nel merito. La Corte ribadisce che l’interpretazione delle disposizioni di CCNL compete direttamente a sé medesima, in quanto parificate alle norme di diritto, e va compiuta con i criteri di ermeneutica negoziale degli artt. 1362 ss. cod. civ., utilizzati come criterio diretto e non come canone esterno di commisurazione della motivazione. Il dato letterale è punto di avvio, ma il criterio logico-sistematico dell’art. 1363 cod. civ. assume rilievo accentuato nella contrattazione collettiva, imponendo una considerazione non atomistica delle clausole.
L’art. 28 del CCNL GasAcqua 2002 distingue in base all’articolazione settimanale dell’orario: 26 giorni lavorativi e 4 compensativi per chi lavora su sei giorni, 22 giorni e 3 compensativi per chi lavora su cinque. L’art. 29 del CCNL FederGasAcqua 1995 prevede invece per tutti, indipendentemente dall’orario, 26 giorni lavorativi e le due giornate supplementari del 2 giugno e del 4 novembre. L’art. 23, quinto comma, del CCNL 2002 qualifica come festivo il sesto giorno feriale solo quando l’orario sia ripartito su cinque giorni.
Dal confronto emerge che il regime del CCNL 1995 è maggiore per tutti rispetto a quello del CCNL 2002, sicché la clausola di conservazione ad personam impone di mantenerlo. La variazione di disciplina delle festività soppresse per effetto della legge n. 336/2000, quale factum principis successivo, non incide sulla valutazione: è illegittima la disapplicazione del contratto collettivo diretta a ridurre i permessi retribuiti, poiché il CCNL costituisce atto normativo con efficacia vincolante per il singolo aderente.
Il vizio di motivazione denunciato esorbita infine dai limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sindacabile solo sotto il profilo del minimo costituzionale ex art. 111, sesto comma, Cost. Il ricorso è rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese, distrazione ai difensori antistatari e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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