Consorzio non risponde del credito del consorziato verso il terzo (Cass. civ. Sez. I n. 12186 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rapporto tra consorzio e imprese consorziate, tutti i diritti, gli obblighi, gli oneri e le responsabilità delle operazioni poste in essere con i terzi sono riconducibili alle consorziate, pur essendo il consorzio il soggetto contrattuale verso l’esterno, perché la sua funzione è meramente strumentale e di servizio. Ne consegue che il consorzio non può esigere dai consorziati il pagamento di somme che non abbia preventivamente riscosso dai terzi beneficiari delle prestazioni. In assenza di allegazione o prova, anche presuntiva, che gli importi intimati siano stati ricevuti in corrispettivo dalla società consortile, deve escludersi la sussistenza di un credito attuale della consorziata nei confronti del consorzio. L’art. 1713 cod. civ. conferma tale lettura, imponendo al mandatario di rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
Il Fatto
La società consortile aveva agito in via monitoria contro una consorziata per il pagamento di una somma di denaro, ottenendo dal Tribunale di Agrigento un decreto ingiuntivo. La consorziata si era opposta, contestando la fondatezza del credito e deducendo di non poter effettuare pagamenti ai soci senza aver prima incassato le somme dal committente.
Il Tribunale respingeva l’opposizione. La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza poi impugnata, accoglieva invece il gravame e revocava il decreto ingiuntivo opposto, sul rilievo che l’attività del consorzio è imputabile direttamente ai consorziati e che, in mancanza di prova dell’avvenuta riscossione, il credito della consorziata non poteva dirsi attuale. Avverso tale pronuncia la società consortile ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; la controricorrente ha resistito.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 101 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 1705, 1713, 2608 e 2615 cod. civ., lamentando che la Corte territoriale avesse esaminato temi non dedotti dalle parti e privi di contraddittorio, e sostenendo che il regime dell’art. 2615 cod. civ. non deroga al principio dell’art. 1705 cod. civ., dovendosi applicare la disciplina del mandato.
La Corte ha ritenuto la censura infondata sul piano del metodo. La qualificazione giuridica del motivo di appello — secondo cui il consorzio avrebbe potuto rimettere al consorziato la somma solo dopo aver ricevuto il pagamento del terzo — attiene a una questione di diritto, che il giudice può esaminare senza necessità di instaurare un apposito contraddittorio. La pretesa deroga dell’art. 2615 cod. civ. all’art. 1705 cod. civ. non costituisce ratio decidendi, ma mero argomento ad abundantiam.
Decisivo è invece il richiamo all’art. 1713 cod. civ., che impone al mandatario di rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. La Corte sottolinea come tale norma sorregga la correttezza della decisione impugnata e come non sia stato impugnato il passaggio in cui il giudice di merito ha rilevato che il consorziato non ha allegato, ancor prima che provato, che l’importo ingiunto fosse stato riscosso dal consorzio.
Il secondo motivo — nullità della sentenza per motivazione estranea al devoluto — è stato parimenti respinto: in appello era stato opposto che il credito non spettava fino al pagamento del terzo e, su quel fatto, la Corte territoriale ha fornito la propria qualificazione giuridica. Il terzo motivo, sulle spese, è infondato perché il criterio della soccombenza complessiva è stato correttamente applicato e la valutazione sulla compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo se le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
Quanto all’istanza di estinzione per mancata riassunzione dopo la morte del difensore, la Corte l’ha disattesa: l’istituto dell’interruzione non si applica al processo di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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