Inammissibile il ricorso che chiede un riesame del fatto già valutato (Cass. civ. Sez. III n. 16364 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è deducibile nei limiti dell’art. 360, comma quarto, cod. proc. civ. ed è inammissibile se il fatto storico risulti esaminato dal giudice di merito, che ne abbia poi motivatamente affermato l’irrilevanza. Spetta in via esclusiva al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere quelle ritenute idonee a dimostrare la veridicità dei fatti. Il ricorso che, sotto la formale veste della violazione di legge, proponga una rilettura del materiale istruttorio per ottenere una diversa valutazione del medesimo è inammissibile. Il potere di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità come violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., salvo il limite in cui la legge disponga altrimenti.
Il Fatto
La vicenda riguarda l’azione revocatoria promossa nei confronti di un debitore che, secondo l’attrice, aveva venduto a una società alcuni immobili di sua proprietà. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato l’inefficacia dell’atto dispositivo ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., e la Corte d’Appello di Roma aveva confermato la decisione.
Il debitore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, sostenendo che l’atto dispositivo fosse anteriore al sorgere del credito dell’ente impositore e censurando il riconoscimento dei presupposti della revocatoria. Si è costituita la controricorrente, mentre la terza acquirente è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la corte territoriale non avrebbe valutato la rilevanza di un bonifico dal quale, a suo dire, sarebbe risultata la preesistenza dell’atto rispetto al credito. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per plurime ragioni.
Anzitutto, la censura è stata proposta in presenza di doppia conforme, con conseguente necessità di ricondurla all’art. 360, comma quarto, cod. proc. civ. Nel merito, dalla lettura della sentenza impugnata risulta che il giudice di merito ha esaminato il bonifico, ma lo ha ritenuto irrilevante in ragione della causale ivi indicata, considerando l’atto dispositivo finalizzato a ridurre la garanzia patrimoniale rispetto a un credito preesistente. Manca dunque alcun omesso esame.
La Corte ha ricordato che il ricorrente non può contrapporre alle valutazioni del giudice di merito una propria lettura dei fatti, sollecitando un riesame estraneo al giudizio di legittimità. Spetta in via esclusiva al giudice del merito individuare le fonti del convincimento, assumere e valutare le prove, sceglierne la concludenza e persino escluderne la rilevanza con giudizio implicito, senza dover esplicitare per ogni mezzo istruttorio le ragioni dell’irrilevanza.
Quanto al profilo di asserita violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., la Corte ha ribadito che il potere di apprezzamento della prova non è sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione riferita al prudente apprezzamento del giudice, salvo il limite in cui la legge disponga altrimenti.
Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 2901 cod. civ. e dei principi sui presupposti della revocatoria, sostenendo la buona fede al momento della stipula del preliminare. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, perché sotto la veste della violazione di legge propone una rilettura del materiale istruttorio già valutato nei gradi di merito. Dall’inammissibilità dei motivi è derivata quella dell’intero ricorso, con condanna alle spese, alla somma ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ. e al versamento in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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