Continuazione e reati associativi: accertamento del disegno criminoso (Cass. pen. Sez. VII n. 34834 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione tra reati presuppone l’accertamento positivo dell’identità del disegno criminoso e non può fondarsi sul dubbio circa la sua esistenza, in ossequio al principio del favor rei. Il giudice dell’esecuzione deve verificare la programmazione unitaria delle condotte, ma la valutazione degli elementi materiali e fattuali resta rimessa al merito. In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla verifica delle ragioni giuridicamente apprezzabili e all’assenza di manifesta illogicità. Il riconoscimento della continuazione incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena.
Il Fatto
Il ricorrente, già condannato con cinque sentenze, ha proposto istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto delle diverse pronunce, invocando in particolare il vincolo tra il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e le successive condotte di violazione delle misure di prevenzione.
La Corte di appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza con ordinanza dell’08.04.2026. Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il giudice dell’esecuzione non avrebbe analizzato nella loro connessione gli elementi rivelatori dell’unicità del disegno criminoso e non avrebbe esaminato la prospettazione del vincolo tra il reato associativo e le violazioni delle misure di prevenzione.
La Corte ha ritenuto la censura priva di fondamento. Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che mancano elementi per dimostrare la programmazione delle singole condotte di violazione delle misure di prevenzione seguite alla condotta associativa, ripresa dopo la detenzione. Ha inoltre segnalato che alcune violazioni riguardavano frequentazioni con soggetti diversi da quelli della compagine associativa.
Secondo la Corte, il ricorrente propone argomenti di mero dissenso e un’alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice del merito. I richiami alla data di emissione del primo decreto applicativo della misura di prevenzione non dimostrano la prospettiva del prevenuto di violarla, né gli intendimenti di continuare a frequentare gli associati.
Poteva dunque plausibilmente ritenersi indimostrata l’originaria progettazione dei comportamenti criminosi, in base ai principi della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo). L’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del favor rei, poiché il riconoscimento della continuazione incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019).
La Corte ha infine ricordato che eccede dai limiti di cognizione del giudice di legittimità ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, rientrando tali accertamenti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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