Conto economale non parificato e insufficiente rappresentazione della gestione: agente non discaricato (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 116 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile non può dirsi parificato per il solo visto di regolarità apposto dal Sindaco, quando l’ente locale supera i 5000 abitanti e, dunque, non opera la previsione derogatoria di cui all’art. 53, comma 3, legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 29, comma 4, legge n. 488/2001: difetta la competenza all’atto e il visto è tamquam non esset. La relazione ex art. 139, comma 2, c.g.c. non integra una condizione di procedibilità dell’esame del conto, ma costituisce elemento di giudizio per valutarne l’attendibilità. Essendo incombente posto dalla legge in capo all’Amministrazione, il relativo inadempimento non è addebitabile all’agente. Il conto che omette di rappresentare i fatti di gestione, ancorché minimali, è irregolare e l’agente non è ammesso a discarico.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto reso dall’economo di un Comune per il periodo 1 settembre / 31 dicembre 2021, ultima gestione dell’agente e chiusura del servizio economale dell’ente. Il conto, sottoscritto dall’agente e corredato dal visto di regolarità del Sindaco, espone anticipazioni e rimborsi periodici per complessivi € 493,00 e un saldo pari alla stessa somma, senza alcun riversamento.
Il Magistrato istruttore, all’esito dell’istruttoria condotta unitamente a quella sul conto del periodo precedente, ha rimesso il conto all’esame del collegio ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. d), c.g.c. L’ente ha notificato all’agente la relazione di deferimento e il decreto di fissazione dell’udienza. In sede di discussione il Pubblico Ministero ha concluso per l’irregolarità del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della parificazione. Il conto, benché riporti il visto di regolarità a firma del Sindaco, non può dirsi parificato: l’ente ha una dimensione demografica superiore ai 5000 abitanti e non trova quindi applicazione la deroga al principio di separazione tra indirizzo e controllo e attività di gestione, sancito dall’art. 103 TUEL. Il visto è stato apposto, inoltre, in data successiva all’approvazione del rendiconto consiliare, di cui la parificazione dovrebbe essere presupposto. Il difetto di competenza in capo al Sindaco rende l’atto tamquam non esset, e la sola criticità è già ostativa all’approvazione del conto.
La Corte rileva poi ulteriori profili di irregolarità. Il conto espone una sola registrazione nella colonna delle anticipazioni, relativa a quattro mandati, e nessun riversamento. L’istruttoria ha evidenziato che gli unici fatti di gestione dell’agente sono stati adempimenti contabili di chiusura dei sospesi determinatisi per la quiescenza del precedente economo: la restituzione della giacenza di cassa e il giroconto di una restituzione. Ne consegue l’insufficiente rappresentazione nel conto della gestione, seppur minimale e legata a regolazioni contabili, che avrebbe dovuto trovare accertamento nel verbale di passaggio delle consegne — non redatto — tra agente cessante e subentrante.
Quanto al deposito della relazione ex art. 139, comma 2, c.g.c., il Collegio precisa che si tratta di adempimento diverso dalla parificazione. In linea con la giurisprudenza contabile richiamata, essa non integra una condizione di procedibilità dell’esame del conto, ma ne rimarca l’obbligatorietà e la funzione di elemento di giudizio per valutare l’attendibilità delle risultanze. La relazione è resa dall’organo di controllo interno, che deve operare in posizione di terzietà rispetto all’agente.
Trattandosi di incombente posto dalla legge in capo all’Amministrazione, il relativo inadempimento non è addebitabile all’agente. Il Collegio, in definitiva, non approva il conto e non ammette a discarico l’agente, dichiarando il conto irregolare. Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di statuizione di condanna.
Nota della Redazione
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