Fondo economale e prassi interne non esonerano dall’obbligo di regolare rendicontazione (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 308 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto non si estingue per decorso del termine quinquennale di cui all’art. 150, comma 1, cod. giust. cont. quando il deposito del conto si perfeziona con la resa telematica, e non con la sola sottoscrizione digitale dell’estratto del registro. La coincidenza in capo al medesimo soggetto dei ruoli di agente contabile e di responsabile della parificazione viola il principio di alterità tra controllore e controllato, ma non determina l’improcedibilità del giudizio, rilevando sul piano della regolarità gestionale. Il conto giudiziale non è approvabile ai sensi dell’art. 149, comma 2, cod. giust. cont. quando la gestione del fondo economale si fondi su prassi interne non formalizzate, su un sistema informatico non concepito per la rendicontazione giudiziale e su rimborsi disposti senza autorizzazione preventiva documentata. Le carenze organizzative dell’amministrazione non esonerano l’agente dal rispetto delle regole di contabilità pubblica, ma escludono la condanna in assenza dei presupposti del danno.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale di un agente contabile, economo di un centro autonomo di gestione di un ateneo, per l’esercizio 2018. Il conto era stato depositato in via telematica e sottoscritto digitalmente dal medesimo responsabile del procedimento di deposito.
Il magistrato istruttore aveva segnalato plurime irregolarità: rendicontazione sostanzialmente automatica dei reintegri, ricorso a un’anagrafica generica per i beneficiari, spese di dubbia ammissibilità, assenza di un conto separato per i valori bollati. Aveva inoltre rilevato l’assenza del provvedimento di parificazione e della relazione dell’organo di controllo interno. La difesa aveva eccepito l’estinzione del giudizio per decorso del termine e contestato nel merito ogni addebito.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge anzitutto l’eccezione di estinzione. Dai sistemi informativi risulta che la resa del conto è avvenuta in data 19 novembre 2019, mentre la diversa data indicata dalla difesa coincide con la sottoscrizione digitale dell’estratto del registro e non integra il perfezionamento del deposito ai sensi dell’art. 140, comma 3, cod. giust. cont. La relazione dell’organo di controllo è stata depositata entro il quinquennio.
Sul piano dell’improcedibilità, il Collegio ritiene superabili le contestazioni relative alla mancata parificazione, essendo stata acquisita l’attestazione di esito positivo riferibile alla medesima procedura ed esercizio. Resta però la sovrapposizione di ruoli tra chi gestisce e chi verifica, incompatibile con il principio di alterità, affermato con richiamo a precedenti della stessa Sezione e di altre Sezioni giurisdizionali. Tale vizio incide sulla regolarità della gestione, non sulla procedibilità.
Nel merito, il conto presenta profili che ne impediscono l’approvazione. Il regolamento di ateneo disciplinava il fondo economale in termini essenziali, senza individuare le spese ammissibili né i presupposti del rimborso. La gestione si è attenuta a circolari e istruzioni operative, mentre il sistema informatico non esponeva i dati analitici e non consentiva una rappresentazione autonoma delle operazioni. Le descrizioni delle spese erano generiche o aggregate, con uso ricorrente dell’anagrafica “soggetti diversi”. I reintegri avvenivano senza scansione temporale predeterminata e senza intervento autorizzativo degli organi competenti.
La Corte richiama il principio per cui l’esigenza di strumenti agili per le spese minute deve bilanciarsi con le regole della contabilità pubblica, evitando che la gestione economale diventi un sistema parallelo o surrettizio. È necessaria la piena tracciabilità della spesa, l’identificazione dei beneficiari e la distinzione tra chi parifica e chi gestisce, a garanzia di terzietà e imparzialità del controllo.
Il Collegio valuta la responsabilità dell’agente alla luce del contesto: egli ha operato in coerenza con l’assetto procedurale predisposto dall’amministrazione, convalidando le spese sulla base della documentazione prodotta. Ciò non elimina l’irregolarità della gestione, ma esclude la condanna. Il conto è pertanto dichiarato irregolare, con demandata agli organi dell’ateneo l’adozione delle iniziative conformative. Nulla sulle spese. Respinta, infine, l’istanza di oscuramento dei dati, per difetto di motivazione e assenza di dati sensibili.
Nota della Redazione
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