Conto giudiziale azioni: legittimato il titolare della disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 41 del 22.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione di un ente pubblico è individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. In mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Ne consegue che il conto giudiziale reso da un soggetto privo di tale qualifica è improcedibile, non essendo egli legittimato a renderlo.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale relativo all’esercizio 2021 del consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune, reso dal direttore generale della medesima società.
Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio. Ha segnalato che, secondo un orientamento più recente, alla resa del conto sarebbe tenuto non il detentore materiale dei titoli, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, incaricato di esercitare i diritti dell’azionista. Il Procuratore regionale, nelle sue conclusioni, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, perché il conto è stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell’ente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della procedibilità di un conto giudiziale relativo a titoli azionari reso dal direttore generale della stessa società partecipata. Il nodo è l’individuazione del soggetto obbligato alla resa del conto.
La giurisprudenza contabile richiamata — sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010, sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017, sez. Molise n. 64 del 2017 — precisa che il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione va individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista.
Quanto al Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. Ciò è ora confermato dall’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.
L’agente contabile consegnatario di azioni svolge infatti un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente alle riunioni societarie ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica. Il conto deve pertanto contenere non solo la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione del motivo delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.
In coerenza con tale ricostruzione, il conto giudiziale va reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo anche per essi l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Il Collegio dichiara quindi improcedibile il giudizio relativo al conto in esame, con nulla per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.