Acquisto di partecipazione in società benefit ammesso se riconducibile al tipo s.p.a. (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 14 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La società benefit non integra un nuovo tipo societario, ma si colloca all’interno delle categorie tipologiche già disciplinate dal codice civile: ne consegue che una pubblica amministrazione può acquisirvi una partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 175/2016, qualora la società sia riconducibile al tipo della società per azioni o della società a responsabilità limitata. L’atto deliberativo di acquisto di una partecipazione in una società già costituita deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, alle ragioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, nonché alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il controllo della Corte dei conti ex art. 5 TUSP ha natura di parere non preclusivo, potendo l’amministrazione discostarsene con motivazione analitica.

Il Fatto

Il Comune di Lastra a Signa, con deliberazione consiliare n. 3 del 13 gennaio 2026, disponeva l’acquisto di una partecipazione nella società Farmapiana Società Benefit S.p.A., mediante sottoscrizione di un aumento di capitale per un importo complessivo di euro 11.421,98, pari allo 0,114% del capitale sociale. L’operazione era propedeutica al successivo affidamento in house providing della gestione della farmacia comunale di cui l’ente è titolare, il cui contratto di gestione era scaduto nel settembre 2025. L’atto deliberativo veniva trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Toscana ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, per il parere di conformità.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta preliminarmente la questione della riconducibilità della società benefit ai vincoli tipologici di cui all’art. 3 TUSP. Dopo aver ripercorso la disciplina introdotta dall’art. 1, commi 376-384, della legge n. 208/2015, il Collegio esclude che essa configuri un nuovo tipo societario, trattandosi di un modello che si innesta nelle categorie codicistiche della società per azioni e della società a responsabilità limitata, di cui adatta la struttura al perseguimento di finalità di beneficio comune. Ne deriva l’ammissibilità della partecipazione pubblica, non essendo ravvisabile alcun divieto per i soci pubblici, diversamente da quanto previsto per l’impresa sociale.

Quanto ai profili formali, la Sezione ritiene assolto l’onere di consultazione pubblica, avendo l’ente pubblicato lo schema deliberativo per quindici giorni sull’Albo Pretorio, sulla home page e nella sezione “Amministrazione trasparente”. Vengono invece riscontrate alcune incoerenze statutarie rispetto all’art. 11 TUSP, tra cui la previsione della carica di vicepresidente del consiglio di amministrazione non conforme alla disciplina del comma 9, lett. b), che la consente solo quale modalità di individuazione del sostituto del presidente, senza compensi aggiuntivi.

Nel merito, la deliberazione risulta carente sul piano dell’onere motivazionale in ordine al vincolo di scopo, essendo la partecipazione sostanzialmente funzionalizzata al successivo affidamento in house. Tali carenze vengono superate in ragione della riconduzione dell’oggetto sociale alle finalità istituzionali dell’ente, titolare di farmacia comunale ai sensi della legge n. 475/1968, e della qualificazione della gestione farmaceutica come servizio di interesse generale ex art. 4, comma 2, lett. a), TUSP.

In ordine alla sostenibilità finanziaria, la Corte rileva che il business plan presenta un contenuto scarno, limitato al prospetto di conto economico e privo dell’esplicitazione delle assunzioni di base e di indicatori di bilancio. L’onere motivazionale è comunque ritenuto tendenzialmente assolto in ragione dell’avvenuta asseverazione del piano economico finanziario da parte di una società di revisione. Con riguardo alla convenienza economica, il Collegio evidenzia la mancanza di un’analisi quantitativa comparata tra le diverse opzioni organizzative, essendosi l’ente limitato a una valutazione qualitativa dei benefici della gestione in house rispetto alla gestione in economia e all’esternalizzazione tramite gara.

In conclusione, la Sezione non ravvisa elementi ostativi all’acquisto della partecipazione, formulando osservazioni e raccomandazioni volte a garantire la sostenibilità finanziaria nel tempo e a sollecitare, in futuro, una più approfondita motivazione sull’analisi comparata dei costi delle diverse soluzioni gestionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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