Resa del conto esclusa per il consegnatario con sola vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 127 del 18.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali, non può prescindere dall’identificazione, soggettiva e oggettiva, di un effettivo debito di custodia in capo al consegnatario. Tale obbligo grava esclusivamente sul consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e con obbligo restitutorio dei beni. Il consegnatario gravato di mero debito di vigilanza, quale agente amministrativo, non è tenuto alla resa del conto. Ove i beni affidati siano eterogenei e riconducibili allo stato patrimoniale dell’ente, assoggettati a sola sorveglianza, il giudizio di conto è improcedibile con restituzione degli atti all’amministrazione.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda un dipendente di una provincia, chiamato a rispondere in qualità di consegnatario di beni per l’esercizio finanziario 2020. Il conto giudiziale è relativo unicamente a beni mobili di pertinenza dell’ente locale, presentato con riferimento a un presunto debito di custodia.

Nella relazione istruttoria il magistrato dubita della qualificazione del dipendente come consegnatario per debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale, con conclusioni depositate, chiede la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’amministrazione. All’udienza il pubblico ministero concorda con tale richiesta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua l’elemento distintivo tra le due posizioni nel tipo di gestione affidata. Lo spartiacque tra il consegnatario per debito di custodia, qualificabile agente contabile e obbligato alla resa del conto, e il consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo e non obbligato, risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali.

I movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio devono determinare un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna, con la configurazione di un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito. Da tale presupposto discende che l’obbligo di resa del conto, cui pure si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, presuppone l’identificazione di un effettivo debito di custodia.

Ne è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione, la cui movimentazione deve transitare nel conto giudiziale. La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura, invece, in capo ai dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio.

Il Collegio richiama la consolidata giurisprudenza contabile (Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017). Nel caso concreto non è possibile individuare i beni per i quali sia previsto un effettivo debito di custodia: la natura eterogenea dei beni, anche a carattere durevole, e l’assenza di una tipica gestione di cassa o magazzino evidenziano una mera elencazione ricognitiva dello stato patrimoniale dell’ente.

Ne consegue che non sussiste l’obbligo del consegnatario di rendere il conto giudiziale, configurandosi unicamente un obbligo di vigilanza. Il giudizio iscritto a ruolo è pertanto dichiarato improcedibile, con restituzione del conto all’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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